Art. 54
Convenzione

Art. 54

54 / 95
In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione, o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall' della precedente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall' nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (, n). In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente. 4. Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto notificata conformemente al paragrafo 4 dell' o del paragrafo 3 dell' della presente Convenzione, avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. 5. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati di- verse dalla riserva previste al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione. 6. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potrà in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 7. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-54