Convenzione
Art. 5
5 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:
a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura;
b) segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
i) segnali di precedenza;
ii) segnali di divieto o di restrizione;
iii) segnali di obbligo;
c) segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
i) segnali di preavviso;
ii) segnali di direzione;
iii) segnali di identificazione delle strade;
iv) segnali di località;
v) segnali di conferma;
vi) altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli;
vii) altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada.
2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra più segnali o più simboli:
a) Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio;
b) le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta;
c) le disposizioni del paragrafo 3 dell' della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-5