Convenzione
Art. 39
39 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-39