Convenzione
Art. 38
38 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.
2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà, a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell' della presente Convenzione.
3. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica dal Segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-38