Convenzione
Art. 27
27 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due strisce continue adiacenti apposte lungo la larghezza di una o più corsie indica la striscia di arresto imposta dal segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" previsto al paragrafo 3 dell' della presente Convenzione. Un tale segno può essere anche impiegato per indicare la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale luminoso, da un segnale dato dall'Agente che dirige il traffico o prima di un passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B,2 può essere apposta sulla carreggiata la striscia "STOP".
2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno trasversale descritto al paragrafo 1 del presente articolo sarà apposto ogni volta che viene posto il segnale B,2.
3. Un segno trasversale consistente in una striscia discontinua, oppure in due strisce discontinue affiancate, apposte lungo la larghezza di una o più corsie, indica la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza in virtù del segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" previsto al paragrafo 2 dell' della presente Convenzione. Prima di detto segno, può essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale B,1, un triangolo con largo bordo, di cui un lato è parallelo al segno ed il cui verticale opposto è orientato verso i veicoli che si avvicinano.
4. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni saranno apposte di preferenza delle strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata.
5. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle strisce trasversali, sia altri segni che non possano essere confusi con i segni apposti ai passaggi pedonali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-27