Art. 18 · Segnali di località
Convenzione

Art. 18

18 / 95

Segnali di località

In vigore dal 28 lug 1995
Segnali di località 1. I segnali di località possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un centro abitato, di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. 2. I segnali E,9a oppure E,9b sono posti agli accessi dei centri abitati; i segnali E,9c oppure E,9d sono posti alle uscite dei centri abitati. La legislazione nazionale può prevedere che detti segnali indichino agli utenti della strada che la regolamentazione della circolazione è quella applicabile sul proprio territorio nei centri abitati, a partire dai segnali E,9a oppure E,9b sino ai segnali E,9c oppure E,9d salvo il caso in cui un'altra regolamentazione sarà indicata da altri segnali su taluni tratti delle strade del centro abitato. Tuttavia, il segnale B,4 dovrà sempre essere posto quando il diritto di precedenza termina alla fine del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B,3. 3. I segnali di località che danno delle indicazioni diverse dal nome di un centro abitato devono esser assolutamente distinti dai segnali da E,9a e E,9d, in particolare per quanto riguarda il colore.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-18