Convenzione
Art. 16
16 / 95Segnali di direzione
In vigore dal 28 lug 1995
Segnali di direzione
1. Uno stesso segnale di direzione può recare i nomi di più località; i nomi debbono allora essere scritti sul segnale gli uni sotto gli altri Non possono essere impiegati, per il nome di una località, dei caratteri più grandi di quelli usati per gli altri nomi salvo che se la località in questione sia la più importante.
2. Quando le distanze sono indicate, le cifre che le indicano debbono figurare alla stessa altezza del nome della località. Sui segnali di direzione che hanno la forma di una freccia, le cifre saranno poste tra il nome della località e la punta della freccia; sui segnali di forma rettangolare, saranno posti dopo il nome della località.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-16