Accordo
Art. 4
73 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Accordo oppure vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è anteriore a quella risultante dall'applicazione dell' della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, è a quest'ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-4-2