Art. 3
Accordo

Art. 3

72 / 95
In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all'atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l'Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di esso assicura le relazioni internazionali. L'Accordo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale, dichiarare che l'Accordo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.
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