Accordo
Art. 2
58 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre *1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
* In conformità con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarà aperto alla firma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1972.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica dopo che lo Stato avrà ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
3. Il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-2