Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 28 lug 1995
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all': a) le firme, ratifiche ed adesioni a titolo dell'; b) le notifiche e dichiarazioni a titolo dell'; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell'; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformità con i paragrafi 2,5 e 7 dell'; e) le denuncie a titolo dell'; f) l'abrogazione del presente Accordo a titolo dell'.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-12