Accordo
Art. 11
67 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall' del presente Accordo, le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall' nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato tale dichiarazione.
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all'atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo.
4. Il Segretario Generale comunicherà le riserve e notifiche effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all' del presente Accordo.
5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo, potrà, in ogni tempo, ritirarla con notifica indirizzata al Segretario generale.
6. Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo:
a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima;
b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-11