Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione. 98 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Definizioni Art. 2 Allegati alla Convenzione Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti Art. 4 Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato: a) far figurar Art. 5 Articolo 5 1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categor Art. 6 Articolo 6 1. I segnali saranno posti in maniera da essere riconosciuti facilmente e tempe Art. 7 Articolo 7 1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di render Art. 8 Articolo 8 1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di seg Art. 9 Articolo 9 1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli Art. 10 Segnali di precedenza Art. 11 Segnali di divieto e di obbligo Art. 12 Segnalati di obbligo Art. 13 Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione. Art. 14 Articolo 14 1. L'annesso 5 della presente Convenzione descrive i segnali che danno le indi Art. 15 Segnali di preavviso di bivio Art. 16 Segnali di direzione Art. 17 Segnali di identificazione di strade Art. 18 Segnali di località Art. 19 Segnali di conferma Art. 20 Segnale per i passaggi pedonali Art. 21 Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione Art. 22 Articolo 22 L'annesso 6 della presente Convenzione descrive nella sezione A i segnali che Art. 23 Segnali destinati a regolare il traffico dei veicoli Art. 24 Segnali destinati ai soli pedoni Art. 25 Articolo 25 I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l'A Art. 26 Articolo 26 1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla sup Art. 27 Articolo 27 1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due strisce Art. 28 Articolo 28 1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o Art. 29 Articolo 29 1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presen Art. 30 Articolo 30 L'annesso 8 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazio Art. 31 Segnalazione dei cantieri Art. 32 Segnalazioni luminose o rifrangenti Art. 33 Articolo 33 1. a) Se una segnalazione è installata in corrispondenza di un passaggio a liv Art. 34 Articolo 34 1. Nei passaggi a livello muniti di barriere, oppure di semibarriere disposte Art. 35 Articolo 35 1. Le barriere o le semi barriere dei passaggi a livello saranno dipinte disti Art. 36 Articolo 36 Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contrae Art. 37 Articolo 37 1. La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell'Organizzazione dell Art. 38 Articolo 38 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Conve Art. 39 Articolo 39 1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del depo Art. 40 Articolo 40 Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà nel Art. 41 Articolo 41 1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente C Art. 42 Articolo 42 Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di noti Art. 43 Articolo 43 La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti c Art. 44 Articolo 44 Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione Art. 45 Articolo 45 Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come impedim Art. 46 Articolo 46 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione, o depo Art. 47 Articolo 47 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli Artt. 41 e 46 Art. 48 Articolo 48 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua Art. 49 Articolo 49 1. Dopo un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Art. 50 Articolo 50 Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di noti Art. 51 Articolo 51 La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti c Art. 52 Articolo 52 Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione Art. 53 Articolo 53 Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come interdi Art. 54 Articolo 54 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione, o depo Art. 55 Articolo 55 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e Art. 56 Articolo 56 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A Art. 2 Articolo 2 1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre *1972 alla firma degli S Art. 3 Articolo 3 1. Ogni Stato potrà al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo Art. 4 Articolo 4 1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito Art. 5 Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nei rap Art. 6 Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del prese Art. 7 Articolo 7 Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente accordo con notifica scritta Art. 8 Articolo 8 Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contra Art. 9 Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazion Art. 10 Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vieta Art. 11 Articolo 11 1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo o del deposito Art. 12 Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e Art. 13 Articolo 13 Dopo il 31 dicembre* 1972, l'originale del presente Accordo sarà depositato pr Art. 1 ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A Art. 2 Articolo 2 1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre * 1972 alla firma degli Art. 3 Articolo 3 1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo Art. 4 Articolo 4 1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito Art. 5 Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nelle r Art. 6 Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Art. 7 Articolo 7 Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notific Art. 8 Articolo 8 Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contra Art. 9 Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazion Art. 10 Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad un Art. 11 Articolo 11 1. Ogni Stato potrà, al momento di firmare del presente Accordo o di depositar Art. 12 Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e Art. 13 Articolo 13 Dopo il 31 dicembre(*) 1972, l'originale del presente Accordo sarà depositato Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO SULLA SEGNALETICA SUL PIANO STRADALE, AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANT Art. 2 Articolo 2 1. Il presente Protocollo sarà aperto fino al 1 marzo 1974 alla firma degli Sta Art. 3 Articolo 3 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Protoc Art. 4 Articolo 4 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposi Art. 5 Articolo 5 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abrogherà e sostit Art. 6 Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del prese Art. 7 Articolo 7 Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notific Art. 8 Articolo 8 Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti con Art. 9 Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazion Art. 10 Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vi Art. 11 Articolo 11 1. Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Protocollo o di deposit Art. 12 Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e Art. 13 Articolo 13 Dopo il 1 marzo 1974, l'originale del presente Protocollo sarà depositato pres Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360