Art. 6 · Partecipazione in gruppo
Accordo

Art. 6

6 / 50

Partecipazione in gruppo

In vigore dal 26 lug 1995
Partecipazione in gruppo 1) Due o più Parti contraenti esportatrici nette di caffè possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Può fare parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell' se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'. Le Parti contraenti ed i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo; b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio: i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffè e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo è in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano. 2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffè continua ad essere riconosciuto come gruppo, salvo se notifica al Consiglio che non desidera più essere riconosciuto come tale. 3) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sarà trattato come Membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli: a) : b) . 4) Le Parti contraenti ed i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 3) del presente articolo. 5) Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue: a) Il gruppo Membro, ha come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone; b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente Articolo, i diversi Membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3) dell', come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'Organizzazione, ed i voti della cifra di base rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo. 6) Qualsiasi Parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo, può, mediante notifica al Consiglio ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere ad un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finché il presente Accordo rimane in vigore. 7) Ogni Parte contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo può farlo mediante notifica al Consiglio, a condizione: a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro; b) di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo. 8) Due o più Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione, dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6) del presente Articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-6