Art. 5 · Partecipazione separata di territori designati
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Art. 5

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Partecipazione separata di territori designati

In vigore dal 26 lug 1995
Partecipazione separata di territori designati Ogni Parte contraente importatrice netta di caffè può, ad ogni momento per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2) dell', dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio da essa designato tra quelli che rappresenta normalmente in campo internazionale e che sono esportatori netti di caffè. In tal caso, il territorio metropolitano ed i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di Membro distinto.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-5