Art. 49 · Disposizioni supplementari e transitorie
Accordo

Art. 49

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Disposizioni supplementari e transitorie

In vigore dal 26 lug 1995
Disposizioni supplementari e transitorie 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffè così come è stato prorogato. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffè: a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffè, che siano in vigore al 30 settembre 1994 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) tutte le decisioni che il Consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1993-1994 per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1994-1995 verranno prese nel corso dell'annata caffearia 1993-1994; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
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