Accordo
Art. 49
49 / 50Disposizioni supplementari e transitorie
In vigore dal 26 lug 1995
Disposizioni supplementari e transitorie
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffè così come è stato prorogato.
2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffè:
a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffè, che siano in vigore al 30 settembre 1994 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) tutte le decisioni che il Consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1993-1994 per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1994-1995 verranno prese nel corso dell'annata caffearia 1993-1994; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-49