Art. 47 · Durata, scadenza o risoluzione
Accordo

Art. 47

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Durata, scadenza o risoluzione

In vigore dal 26 lug 1995
Durata, scadenza o risoluzione 1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni fino al 10 settembre 1999, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo. 2) Il Consiglio ha facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58% dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovo negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una Parte contraente o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato tentra in vigore, tale Parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data. 3) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera. 4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continuerà a funzionare finché è necessario per liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-47