Art. 4 · Membri dell'Organizzazione
Accordo

Art. 4

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Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 26 lug 1995
Membri dell'Organizzazione 1) Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo ai sensi del paragrafo 1) dell', un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto è disposto dagli . 2) In condizioni da stabilirsi dal Consiglio, un Membro può cambiare di categoria. 3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "Governo" esso si intende applicabile anche alla Communità europea o una organizzazione intergovernativa avente responsabilità analoghe per quanto concerne la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base. 4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensì, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa è autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati Membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto. 5) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non è eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1) dell'; tuttavia essa può partecipare ai dibattiti del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni che rientrano nella sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo 1) dell', i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati Membri.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-4