Art. 3 · Impegni generali dei Membri
Accordo

Art. 3

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Impegni generali dei Membri

In vigore dal 26 lug 1995
Impegni generali dei Membri 1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per consentir loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo, ed a cooperare pienamente per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; essi si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo. 2) I Membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte importante di informazioni sugli scambi di caffè. Di conseguenza, i Membri esportatori si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati d'origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati in modo appropriato, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio. 3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.
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