Accordo
Art. 28
28 / 50Certificati di origine
In vigore dal 26 lug 1995
Certificati di origine
1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffè e di verificare le quantità di caffè che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati d'origine secondo le regole approvate dal Consiglio.
2) Tutto il caffè esportato da un Membro esportatore è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo secondo i regolamenti approvati dal Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-28