Art. 26 · Direttore Esecutivo e Personale
Accordo

Art. 26

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Direttore Esecutivo e Personale

In vigore dal 26 lug 1995
Direttore Esecutivo e Personale 1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del Direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari. 2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo. 3) Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio. 4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, nè nel commercio o nel trasporto del caffè. 5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun Membro nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
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