Art. 22 · Votazione del bilancio e fissazione delle quote
Accordo

Art. 22

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Votazione del bilancio e fissazione delle quote

In vigore dal 26 lug 1995
Votazione del bilancio e fissazione delle quote 1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo, e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso. Il bilancio amministrativo è predisposto dal Direttore esecutivo, sotto la sorveglianza del Comitato delle finanze secondo le disposizioni del paragrafo 4) dell'. 2) Per ciascun esercizio finanziario, la quota a carico di ciascun Membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero dei voti di cui esso dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 5) dell', il Consiglio adegua in conformità le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente. 3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dall'esercizio in corso; le quote fissate agli altri Membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.
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