Accordo
Art. 17
17 / 50Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
In vigore dal 26 lug 1995
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'. I membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3) Il Presidente ed il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il Presidente ed il Vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente ed il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce, come regola generale, presso la sede dell'Organizzazione, ma può riunirsi altrove se il Consiglio così decide a maggioranza ripartita dei due terzi. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a svolgere una riunione del Comitato esecutivo nel suo territorio, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell' relative alle sessioni del Consiglio.
5) Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Comitato esecutivo, il Presidente del Comitato esecutivo può decidere di ritardare l'apertura della riunione di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della riunione. Se, al termine di questo nuovo rinvio, il quorum non è ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire la riunione sarà costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno la metà del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno la metà del totale dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-17