Accordo›Parte IV
Art. 11
11 / 36Responsabilità legale internazionale
In vigore dal 26 lug 1995
Responsabilità legale internazionale
All'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti od omissione dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. Tuttavia, qualora un reclamo venga intentato nei suoi confronti, l'Italia ha diritto di fare ricorso contro l'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-11