Accordo›Titolo I
Art. 4
4 / 32In vigore dal 26 lug 1995
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengano da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica nè nella Comunità nè nella Repubblica di San Marino.
L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità, gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-4