Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991. 36 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBB titolo I UNIONE DOGANALE
Art. 2 ARTICOLO 2 È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblic Art. 3 ARTICOLO 3 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte nel Art. 4 ARTICOLO 4 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nell Art. 5 ARTICOLO 5 1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi dogan Art. 6 ARTICOLO 6 1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono Art. 7 ARTICOLO 7 1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino Art. 8 ARTICOLO 8 1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del pres Art. 9 ARTICOLO 9 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restri Art. 10 ARTICOLO 10 Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazio Art. 11 ARTICOLO 11 Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale inter Art. 12 ARTICOLO 12 1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una Art. 13 ARTICOLO 13 1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorità am titolo II COOPERAZIONE
Art. 14 ARTICOLO 14 La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine Art. 15 ARTICOLO 15 Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione d Art. 16 ARTICOLO 16 Le parti contraenti si impegnano a cooperare nei settori della tutela e del mi Art. 17 ARTICOLO 17 Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il Art. 18 ARTICOLO 18 Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore dell Art. 19 ARTICOLO 19 Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso rec titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE
Art. 20 ARTICOLO 20 Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo te Art. 21 ARTICOLO 21 1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità sammarinese e Art. 22 ARTICOLO 22 1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 23 ARTICOLO 23 1. È istituito un Comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente a Art. 24 ARTICOLO 24 1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo tra le parti cont Art. 25 ARTICOLO 25 Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo: - il re Art. 26 ARTICOLO 26 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine mas Art. 27 ARTICOLO 27 Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scri Art. 28 ARTICOLO 28 Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle incompatibili o iden Art. 29 ARTICOLO 29 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il Art. 30 ARTICOLO 30 Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure Art. 31 ARTICOLO 31 L'allegato del presente accordi costituisce parte integrante dello stesso. Art. 32 ARTICOLO 32 Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360