Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 26 lug 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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