Accordo
Art. XX
20 / 22In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XX
Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continueranno ad esercitare le funzioni generali di stimolo, collaborazione e controllo delle attività realizzate e di quelle previste tra i due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xx