Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. I ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E Art. II ARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investim Art. III ARTICOLO III Le due Parti ritengono opportuno sviluppare, in particolare, la partecipazion Art. IV ARTICOLO IV Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante Art. V ARTICOLO V Per la promozione di imprese miste si farà altresì ricorso a quanto previsto ne Art. VI ARTICOLO VI Al fine di rafforzare il ruolo delle cooperative in Venezuela quale elemento d Art. VII ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire inizia Art. VIII ARTICOLO VIII La Parte italiana favorirà gli investimenti nel settore dei beni capitali, c Art. IX ARTICOLO IX Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esporta Art. X ARTICOLO X Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da line Art. XI ARTICOLO XI Al fine di appoggiare nei modi più opportuni il processo di riconversione indu Art. XII ARTICOLO XII Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sarà indirizzata a progetti c Art. XIII ARTICOLO XIII Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in confor Art. XIV ARTICOLO XIV Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, l Art. XV ARTICOLO XV Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e Art. XVI ARTICOLO XVI Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tr Art. XVII ARTICOLO XVII Le due Parti concluderanno, nel più breve tempo possibile, i negoziati per l Art. XVIII ARTICOLO XVIII Al fine di coordinare, al più alto livello politico, le attività derivanti Art. XIX ARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avrà i se Art. XX ARTICOLO XX Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continuera Art. XXI ARTICOLO XXI Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in con Art. XXII ARTICOLO XXII Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumen Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360