Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149#art-1