Art. 1
In vigore dal 29 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.
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