Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-rd-1