Convenzione
Art. 8
9 / 35Obblighi del soccorritore, del proprietario e del capitano
In vigore dal 29 apr 1995
Obblighi del soccorritore, del proprietario e del capitano
1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo:
a) di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura;
b) nell'adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
c) ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori;
d) di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sarà pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole.
2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo:
a) di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso;
b) ciò facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
c) quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegna qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-8