Art. 6 · Contratti di salvataggio
Convenzione

Art. 6

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Contratti di salvataggio

In vigore dal 29 apr 1995
Contratti di salvataggio 1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente. 2. Il capitano ha facoltà di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facoltà di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave. 3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell' o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-6