Art. 5 · Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorità pubbliche
Convenzione

Art. 5

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Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorità pubbliche

In vigore dal 29 apr 1995
Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorità pubbliche 1. La presente Convenzione non pregiudica alcuna delle disposizioni della legislazione nazionale o di ogni Convenzione internazionale relative alle operazioni di salvataggio effettuate da Autorità pubbliche o sotto il loro controllo. 2. Tuttavia i soccorritori che effettuano tali operazioni di salvataggio sono abilitati ad avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio. 3. La misura in cui un'autorità pubblica avente l'obbligo di eseguire operazioni di assistenza può avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione è determinata dalla legislazione dello Stato nel quale tale autorità è situata.
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