Convenzione
Art. 4
5 / 35Navi di proprietà di uno Stato
In vigore dal 29 apr 1995
Navi di proprietà di uno Stato
1. Fatte salve le disposizioni dell', la presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altre navi non commerciali di proprietà di uno Stato o da esso gestite e che beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio, del diritto all'immunità sovrana in base ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che questo Stato non decida diversamente.
2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle sue navi da guerra o ad altre navi di cui al paragrafo 1, esso ne notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalità e le condizioni di tale applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-4