Art. 16 · Salvataggio di persone
Convenzione

Art. 16

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Salvataggio di persone

In vigore dal 29 apr 1995
Salvataggio di persone 1. Nessuna remunerazione è dovuta dalle persone che sono state tratte in salvo, tuttavia nessuna norma del presente articolo pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale in materia. 2. Una persona che ha tratto in salvo vite umane e che ha partecipato ai servizi resi in occasione dell' incidente che ha dato luogo ad operazioni di soccorso, ha diritto ad una parte equa del pagamento assegnato al soccorritore per aver tratto in salvo la nave o altri beni, o prevenuto o limitato i danni all'ambiente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-16