Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.
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