Art. 1 · OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA
Trattato

Art. 1

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OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

In vigore dal 29 apr 1995
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CANADA La Repubblica Italiana e il Canada, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue: OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, e in conformità con le disposizioni di questo Trattato, la più ampia assistenza nei procedimenti penali e nelle indagini relativi a reati. Tale assistenza comprende: - la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; - la trasmissione di oggetti e di materiale probatorio; - l'interrogatorio di persone; - le attività di acquisizione probatoria comprese le perquisizioni ed i sequestri; - il trasferimento di detenuti affinché possano deporre o assistere nelle indagini; - la trasmissione di sentenze penali e di certificati di precedenti penali; - e ogni altra forma di assistenza che non è vietata dalla legge dello Stato richiesto. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini di arresto o di detenzione o ogni altra misura di restrizione della libertà personale, nè l'esecuzione di pene o di altre sanzioni inflitte nello Stato richiedente. 3. Ai fini del presente Trattato, il termine "reato" significa, per l'Italia, ogni illecito di competenza del giudice penale e per il Canada, ogni illecito, previsto da una legge del Parlamento o dagli organi legislativi di una provincia, di competenza del giudice penale.
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