Trattato
Art. 1
1 / 20OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA
In vigore dal 29 apr 1995
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CANADA
La Repubblica Italiana e il Canada, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue:
OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA
1. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, e in conformità con le disposizioni di questo Trattato, la più ampia assistenza nei procedimenti penali e nelle indagini relativi a reati.
Tale assistenza comprende:
- la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- la trasmissione di oggetti e di materiale probatorio;
- l'interrogatorio di persone;
- le attività di acquisizione probatoria comprese le perquisizioni ed i sequestri;
- il trasferimento di detenuti affinché possano deporre o assistere nelle indagini;
- la trasmissione di sentenze penali e di certificati di precedenti penali;
- e ogni altra forma di assistenza che non è vietata dalla legge dello Stato richiesto.
2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini di arresto o di detenzione o ogni altra misura di restrizione della libertà personale, nè l'esecuzione di pene o di altre sanzioni inflitte nello Stato richiedente.
3. Ai fini del presente Trattato, il termine "reato" significa, per l'Italia, ogni illecito di competenza del giudice penale e per il Canada, ogni illecito, previsto da una legge del Parlamento o dagli organi legislativi di una provincia, di competenza del giudice penale.
Storico versioni
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