Art. 8 · LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Art. 8

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Insegnamento religioso) 1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinchè l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinchè non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. 3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
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