Art. 24 · LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Art. 24

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Ulteriori intese) 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' della Costituzione. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell' della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all' della Costituzione, le intese del caso.
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