Art. 16 · LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Art. 16

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 4 apr 2012
(Deduzione agli effetti IRPEF) 1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. 3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34 .
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