Art. 14
LEGGE 12 aprile 1995, n. 116
In vigore dal 7 mag 1995
(Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
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