Art. 11 · LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Art. 11

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Riconoscimento di enti ecclesiastici) 1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell' del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento. 2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza. 3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. 4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone. 5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
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