Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 19 mar 1995
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonché tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;75#art-t-17