Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'UNGHERI Art. 3 Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra Art. 4 Articolo 4 Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una de Art. 5 Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del Art. 6 Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti, in armonia con gli impegni assunti nella Carta di Par Art. 7 Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qua Art. 8 Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto che il diritto internazionale impone agl Art. 9 Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazio Art. 10 Articolo 10 Al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato in Ungheria, le Alt Art. 11 Articolo 11 Le Alte Parti Contraenti intendono utilizzare nel modo più proficuo e completo Art. 12 Articolo 12 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Re Art. 13 Articolo 13 Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Art. 14 Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezion Art. 15 Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazion Art. 16 Articolo 16 Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura Art. 17 Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tute Art. 18 Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti dirett Art. 19 Articolo 19 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di st Art. 20 Articolo 20 Le Alte Parti Contraenti ritengono che le minoranze nazionali costituiscano pa Art. 21 Articolo 21. Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi Art. 22 Articolo 22 Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scamb Art. 23 Articolo 23 Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verrà tac Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360