Art. 1
Trattato

Art. 1

1 / 21
In vigore dal 19 mar 1995
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale, nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, consapevoli dell'importanza dei mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato, intenzionate a collaborare per assicurare una maggiore sicurezza e stabilità in Europa, decise a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e soprattutto dalla Carta delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee e tenendo conto dell'auspicio bulgaro di una futura adesione della Repubblica di Bulgaria alle Comunità Europee e al Consiglio d'Europa, determinate a rafforzare i reciproci rapporti di intesa, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano a sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranità, parità di diritti, comprensione e rispetto reciproci. A tal fine le due Parti stipuleranno, quando occorra, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-1