Art. 4
LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43
In vigore dal 4 mag 1999
1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120
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