Protocollo
Art. 9
9 / 85Annessi
In vigore dal 28 feb 1995
Annessi
1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso.
2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformità all'Articolo IX del Trattato Antartico.
3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati.
4. Gli Annessi, nonché ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformità con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico, o che non era Parte Consultiva del Trattato Antartico al momento dell'adozione, quando la notifica dell'approvazione di tale Parte Contraente è stata ricevuta dal Depositario.
5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-9