Art. 25 · Modifica o emendamento
Protocollo

Art. 25

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Modifica o emendamento

In vigore dal 28 feb 1995
Modifica o emendamento (1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi in conformità con l', il presente Protocolli può essere modificato o emendato in qualsiasi momento in conformità con le procedure stabilite all'Articolo XII e (b) del Trattato Antartico. 2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato Antartico fa una richiesta in tal senso mediante comunicazione indirizzata al Depositario, una Conferenza sarà indetta il prima possibile per la revisione del funzionamento del presente Protocollo. 3. Ogni modifica o emendamento proposta in una Conferenza di Revisione convocata in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovrà essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4 degli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione di questo Protocollo. 4. Ogni modifica o emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra entrerà in vigore all'atto della ratifica di 3/4 delle Parti Consultive del Trattato Antartico, compresa la ratifica di tutti gli Stati che sono Parti Consultive al momento dell'adozione del presente Protocollo. 5. Per quanto riguarda l', il divieto di esercitare nell'Antartico attività relative alle risorse minerarie ivi contenute continuerà a meno che non sia in vigore un ordinamento giuridico vincolante per quanto riguarda le attività relative alle risorse minerarie dell'Antartico che preveda mezzi contenuti di comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni - tali attività potrebbero essere accettabili. Tale ordinamento salvaguarderà pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all'Articolo IV del Trattato Antartico ed applicherà i principi contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica o un emendamento all' sono proposti durante una Conferenza di revisione di cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener conto di tale ordinamento giuridico vincolante. 6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro 3 anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le Parti, ogni Parte potrà successivamente, in qualsiasi momento, notificare il Depositario riguardo al suo ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro avrà effetto 2 anni dopo che la notifica è stata ricevuta dal Depositario)
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-25