Art. 22 · Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione
Protocollo

Art. 22

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Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione

In vigore dal 28 feb 1995
Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione 1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 2. Dopo il 3 Ottobre 1992 il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che è Parte Contraente al Trattato Antartico. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America in appresso designato come il Depositario. 4. Dopo la data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore, le Parti Consultive del Trattato Antartico non agiranno in base ad una notifica concernente il diritto di una Parte Contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni consultive del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a meno che la Parte Contraente non abbia precedentemente ratificato accettato, approvato al presente Protocollo o aderito ad esso.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-22